Bonus del 75% in fattura: ecco come ottenerlo

Bonus superamento barriere architettoniche

QUALI INTERVENTI SONO AGEVOLABILI?

• l’installazione di ascensori e/o montascale;
• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici…);
• la sostituzione di finiture (pavimenti antisdrucciolevoli, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
• la realizzazione di rampe per disabili;
• l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
• l’adeguamento di porte, infissi esterni, cucine ecc.

SU QUALI IMMOBILI E’ CONSENTITO IL BONUS

Qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Difatti, secondo la circolare 23/6/2022 dell’AdE, rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Negozi, uffici o i capannoni, abitazioni ecc.

Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”.

 

SU QUALI IMMOBILI NON E’ CONSENTITO IL BONUS

L’agevolazione non spetta alle nuove costruzioni e secondo la circolare 23E del 2022 chiarisce che ; non spetta nemmeno “per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

 

BONUS 75%

E’ una detrazione a sé stante! Nella risposta n. 293 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come un contribuente possa scegliere se detrarre un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir (che rientra nel 110%) oppure sfruttando l’articolo 119-ter del decreto Rilancio (bonus 75%).

Quindi, in considerazione della possibile sovrapposizione dei due incentivi, l’istante potrà avvalersi, per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche, di una sola agevolazione. I massimali non sono cumulabili.

 

DECRETO DI RIFERIMENTO DM 236 – 14 giugno 1989

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

 

REQUISITI PRODOTTI

4.1.3 INFISSI ESTERNI

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabile percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.3).

 

8.1.3 INFISSI ESTERNI

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm.100 e 130: consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. Di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100cm. e in attraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg.8.

 

4.1.1 PORTE

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali, comunque, da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.

Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate. (Per le specifiche vedi 8.1.1).

 

8.1.1 PORTE

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento.

L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

SINTESI REQUISITI PRODOTTI

Finestre: L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm.100 e 130: consigliata 115 cm.

Le maniglie devono rientrare nel range stabilito dalla norma non più bassa di 1000 non più alta di 1300 dal pavimento.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. 

Nel caso di serramenti con spigolo vivo (es. alluminio) si devono proteggere;
dovranno essere inserite opportunatamente in fattura , un esempio di protezione di seguito: 

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm.

La porta di accesso all’edificio deve avere una luce netta passaggio di 800mm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm.

Luce netta o larghezzautile di passaggio

Porta di accesso di un edificio e di ogni unità immobiliare

L minima 80 cm

Altre porte
L minima 75 cm

Singola anta
Larghezza massima 120 cm

L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

ALTEZZA MANIGLIA

H MINIMA 85 CM
H MASSIMA 95 CM

H CONSIGLIATA 90 CM

esempio MANIGLIA